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News sugli appalti pubblici

Aprile 2026

10 di 14
Codice: 15425
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: TAR CAMPANIA NA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IX, SENTENZA DEL 25 FEBBRAIO 2026 N. 1358 (SENTENZA.1358/2026)
PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RATIO E LIMITI

Gli affidamenti […] sotto soglia avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In attuazione del principio di concorrenza la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è quella di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente. La rotazione costituisce un riferimento normativo "inviolabile" del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, così da evitare il consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292). Nel caso di specie l'Amministrazione ha fatto ricorso a una procedura di affidamento diretto disciplinata dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, così come si evince dal disciplinare della procedura, il cui art. 3 rubricato "criterio di selezione", ha previsto: "l'affidamento del servizio sarà effettuato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, a favore dell'operatore economico che offrirà il prezzo più basso tra quelli della presente richiesta di offerta". Non può escludersi, pertanto, l'applicabilità del principio di rotazione alla procedura de qua e, dunque, è corretta la decisione dell'Amministrazione di non tenere conto della offerta della ricorrente, gestore uscente del servizio.

COMMENTO:
In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
Codice: 15413
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR PIEMONTE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR PIEMONTE, SEZ. I, SENTENZA DEL 24 FEBBARIO 2026 N. 386 (SENTENZA.386/2026)
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - TROVA APPLICAZIONE ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEGLI ATTI DI GARA

Ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 36/23 "Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5" mente l'allegato de quo prevede che "Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente"", con la precisazione, a mente della quale, l'offerente "dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti". Si tratta del c.d. principio di equivalenza che, ai fini della selezione della migliore offerta, consente alla stazione appaltante di comparare prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste. Esso rappresenta la concreta applicazione dei ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d'iniziativa economica nonché di quello euro-unitario di concorrenza che "vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte" (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 12 novembre 2025, n. 8840). Inoltre, il principio in esame rappresenta altresì una concretizzazione di quello del risultato (espressamente previsto dall'art. 1 del d.lgs. 36/23) e mira a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo tra operatori economici. Detto altrimenti, "In sede di gara pubblica l'equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica soddisfatte" (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 1° settembre 2025, n. 7161). Poiché esso non rappresenta una novità del nuovo codice dei contratti pubblici, già previsto nell'art. 68 della codificazione previgente, è tutt'ora attuale il principio giurisprudenziale consolidato, a mente del quale, "il giudizio di equivalenza formulato dalla Commissione di gara, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione" (ex multis T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 22 gennaio 2025, n. 96). Inoltre, per giurisprudenza altrettanto pacifica esso "trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis. La Stazione appaltante deve valutare la conformità dell'offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla concorrente sia funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata. In sede di gara pubblica, il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile" (ex multis T.A.R. Bari Puglia sez. III, 2 ottobre 2024, n. 1032).

COMMENTO:
Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara.
Codice: 15392
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR CAMPANIA SA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2026 N. 359 (SENTENZA.359/2026)
PROROGA TECNICA - FACOLTÀ - NON UN OBBLIGO PER LE PA

Orbene, osserva il Collegio che, come dedotto dal Comune, la ricorrente intende nella sostanza far valere un interesse (alla proroga del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo operatore) che rappresenta, al più, una mera aspettativa di fatto. Ed infatti, in disparte l'intervenuta scadenza del contratto, non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse giuridicamente tutelato, sub specie di interesse legittimo, ad una eventuale proroga tecnica del contratto in essere, la quale rappresenta, per la stazione appaltante, una facoltà e non un obbligo (specie laddove, come nel caso di specie, siano emersi significativi disservizi nella gestione del pregresso affidamento).

COMMENTO:
Non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse legittimo ad una eventuale proroga tecnica la quale rappresenta, per la stazione appaltante, una facoltà e non un obbligo.
Codice: 15415
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR CAMPANIA NA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. I, SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2026 N. 1261 (SENTENZA.1261/2026)
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - PRESUPPOSTI

La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che il potere di annullamento in autotutela presupponga una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, anche quando incida su sottostanti atti vincolati, circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'eliminazione dell'atto, richiedendo una comparazione con gli interessi privati coinvolti nella vicenda concreta (si v., di recente, T.A.R. Campania, sez. VI, 17.06.2025, n. 4556). Va ribadito, sul punto, che "la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione di un atto amministrativo illegittimo (anche a prescindere dal ricorso alla formula dell'interesse in re ipsa) è oggettivamente connaturata alla rilevata sussistenza di una situazione antigiuridica. Ma ciò non sta a significare che il riconoscimento di un tale interesse (peraltro, espressamente richiamato dal comma 1 del più volte richiamato articolo 21-nonies) comporti di per sé la pretermissione di ogni altra circostanza rilevante (come gli interessi dei destinatari dell'atto, di cui la disposizione chiede espressamente di tener conto) ed esoneri l'amministrazione da qualunque - seppur succintamente motivata - valutazione sul punto. Una cosa è infatti la tendenziale prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino dell'ordine giuridico rispetto agli altri interessi rilevanti; ben altra cosa è la radicale pretermissione, anche ai fini motivazionali, di tali ulteriori circostanze attraverso una loro innaturale espunzione dalla fattispecie" (T.A.R. Lombardia, sez. I, 17/2/2025, n. 513). Siffatto paradigma, che esclude una visione "rimediale" dell'autotutela, nell'ambito dei contratti pubblici, è avvalorato dalla novità sistemica, introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici), concernente il principio di risultato, il quale impone, nell'esercizio dell'azione amministrativa anche nelle forme dell'autotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto nella specifica fattispecie, e a supportare decisioni "pragmatiche" dell'Amministrazione, coerenti con l'interesse pubblico concreto, e non meramente formalistiche. La mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle possibili alternative all'annullamento integrale della procedura di gara si rivela sintomatica del vizio di mancata ponderazione in concreto dell'interesse all'annullamento in autotutela in relazione anche all'affidamento ad ottenere la rispettiva commessa da parte delle odierne ricorrenti, che è stato del tutto obliterato sull'assunto della nullità degli atti di gara. Ma l'esercizio del potere di autotutela è viziato, ancor prima, siccome in aperto conflitto con l'interesse pubblico c.d. primario e il correlativo principio del risultato, attesa la frustrazione dell'esigenza connaturata alla rapida ed effettiva esecuzione dell'appalto a fronte dell'insussistenza di un comprovato interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione degli atti della procedura. Da questi assorbenti vizi discende l'illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con l'accoglimento, in parte qua, dei ricorsi.

COMMENTO:
Il potere di annullamento in autotutela presuppone una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dell’atto, anche quando incida su sottostanti atti vincolati, richiedendo una comparazione con gli interessi privati coinvolti nella vicenda concreta.
Codice: 15421
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2026 N. 1390 (SENTENZA.1390/2026)
EFFETTO ESPANSIVO ESTERNO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE

La giurisprudenza di questo Consiglio di Sato ha avuto modo di affermare che: "la valutazione di anomalia, avendo intrinsecamente carattere prospettico (dovendo basarsi sulla considerazione dei costi che l'impresa presumibilmente sosterrà nell'esecuzione della commessa), deve svolgersi secondo parametri (non di certezza, ma) di ragionevole prevedibilità: ne consegue che la stessa potrà ritenersi inficiata nella sua attendibilità solo quando risulti che la stazione appaltante (e, prima ancora, l'impresa interessata), nel ritenere la congruità dell'offerta scrutinata, ha fatto affidamento su elementi del tutto arbitrari, perché sganciati da ogni margine di prevedibile accadimento" (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1480). "In via di principio e per consolidato intendimento, a fronte di una nuova aggiudicazione disposta a seguito della pronuncia di primo grado non sospesa e in testuale esecuzione di quest'ultima, il canone del c.d. effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata (… posto in tema di impugnazioni, dall'art. 336, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata" e pacificamente applicabile al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 cod. proc. amm.) importa che l'accoglimento dell'appello implichi l'automatica caducazione della aggiudicazione medio tempore disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del giudice di prime cure (da ultimo, in termini, Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2021, n. 8358; Id., sez. V, 25 marzo 2021, n. 2527; Id., sez. VI, 13 ottobre 2021, n. 6891)" [così, ex multis: Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2022, n. 380].

COMMENTO:
L'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata importa che l'accoglimento dell'appello implichi l'automatica caducazione della aggiudicazione medio tempore disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del giudice di prime cure.
Codice: 15422
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2026 N. 1379 (SENTENZA.1379/2026)
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA AL RICORSO

Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l'azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue il soggetto dal "quisque de populo" in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di conseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza di una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2015, n. 994; Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6115). In materia di appalti pubblici, la legittimazione ad agire spetta di regola agli operatori economici che hanno partecipato alla gara e sono titolari di un interesse concreto, diretto e attuale, derivante dalla esclusione dalla procedura di gara o dall'aggiudicazione della stessa in favore di altro operatore economico. Si ammette la legittimazione ad agire dell'operatore economico che non ha partecipato alla gara in ipotesi di natura eccezionale, quando venga contestata la scelta della stazione appaltante di non indire una procedura di gara, ma di procedere mediante affidamento diretto, ovvero quando si impugnano clausole del bando di gara che rendano la partecipazione alla gara impossibile, abnorme o irragionevolmente difficoltosa (c.d. "clausole escludenti"), ovvero, infine, quando la stazione appaltante abbia omesso di indicare nel bando elementi essenziali ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Il giudice di appello ha il potere di rilevare ex officio l'esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, sui quali non può mai formarsi un giudicato implicito, tenendo conto della natura della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione soggettiva, dalla quale discende il corollario secondo cui l'inoppugnabilità di un atto, che deriva dalla mancata tempestiva impugnazione, non è assoluta, ma è relativa al singolo soggetto che era interessato a censurarlo. Per pacifica giurisprudenza, dal momento che l'interesse a ricorrere si sostanzia nell'utilità o nel vantaggio (materiale e morale) che il ricorrente può ricavare dall'accoglimento della domanda proposta in giudizio e che lo stesso presuppone una lesione attuale e concreta alla situazione soggettiva del privato ricorrente, il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è immediatamente impugnabile, poiché produce, e a condizione che abbia prodotto, una lesione attuale, concreta e diretta nella sfera della concorrente, privandolo in via definitiva della possibilità di conseguire il bene della vita sperato, vale a dire l'aggiudicazione dell'appalto (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2021 n. 8332).

COMMENTO:
In materia di appalti pubblici, la legittimazione ad agire spetta di regola agli operatori economici che hanno partecipato alla gara e sono titolari di un interesse concreto, diretto e attuale, derivante dalla esclusione dalla procedura di gara o dall’aggiudicazione della stessa in favore di altro operatore economico.
Codice: 15412
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2026 N. 1403 (SENTENZA.1403/2026)
OMESSO RICHIAMO ESPLICITO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - EFFETTI

In merito alla conformità agli obblighi ambientali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito (da ultimo, Cons. Stato, V, n. 3411 del 2025, cit.) che l'omesso richiamo esplicito ai CAM nella lex specialis non comporta necessariamente l'illegittimità della legge di gara, a meno che non emerga un'inadempienza sostanziale in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa. Infatti, la documentazione di gara, letta nel suo complesso, può essere idonea a garantire che l'affidamento rispetti i principi di sostenibilità, anche in assenza di un esplicito richiamo ai CAM. In particolare, la presentazione di offerte tecniche pienamente conformi ai CAM, pur in assenza di una formulazione dettagliata nella lex specialis, dimostra che la disciplina di gara è stata adeguatamente progettata per assicurare la sostenibilità ambientale dell'affidamento. Questo approccio sottolinea come, in materia di appalti pubblici, il rispetto dei CAM non debba essere visto come un requisito meramente formale, ma come un principio sostanziale da garantire attraverso una valutazione sistematica della documentazione di gara. Inoltre, va ricordato che, per costante giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, V, 31 dicembre 2024, n. 10542), la valutazione di anomalia della stazione appaltante costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un'autonoma verifica circa la sussistenza o meno dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva valutazione dell'amministrazione (ex pluribus, Cons. Stato, V, 29 aprile 2024, n. 3854). Il sindacato del giudice amministrativo sulla verifica di anomalia dell'offerta, dunque, è limitato a profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, trattandosi di espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante. In estrema sintesi, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione; al più, il giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, la cui violazione finisce infatti per tradursi in una violazione della norma codicistica. In particolare, il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa, se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano elementi indiziari tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche: in tal caso, il sindacato può però al più consistere - e solo ove ciò risulti necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata - nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche precedentemente svolte sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico adottato ed al procedimento applicativo, ferma in ogni caso l'impossibilità per il giudice di sostituirsi all'amministrazione nel merito della valutazione svolta, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza ed attendibilità delle scelte compiute dalla stessa. Per l'effetto, a fronte di una articolata valutazione tecnica, il giudice amministrativo può al più ripercorrere l'iter argomentativo svolto dall'amministrazione per verificarne l'intrinseca ragionevolezza e coerenza, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (ex pluribus, Cons. Stato, V, 29 luglio 2022, n. 6696).

COMMENTO:
L’omesso richiamo esplicito ai cam nella lex specialis non comporta necessariamente l’illegittimità della legge di gara; la documentazione di gara, letta nel suo complesso, può essere idonea a garantire che l’affidamento rispetti i principi di sostenibilità, anche in assenza di un esplicito richiamo ai cam.
Codice: 15414
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR SARDEGNA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR SARDEGNA, SEZ. I, SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2026 N. 382 (SENTENZA.382/2026)
PRINCIPIO DI TRASPARENZA - ASSENZA DEI DOCUMENTI RICHIESTI - RISPOSTA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, qualora l'Amministrazione sostenga di non detenere la documentazione richiesta, è tenuta a renderne formale e univoca attestazione, assumendosene la relativa responsabilità, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altra amministrazione o una risposta meramente interlocutoria. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che non è opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) dell'assenza di documenti presso l'Amministrazione interpellata, tutte le volte che i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie della stessa e devono quindi essere da essa detenuti (Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2014, n.2379). L'Amministrazione deve, pertanto, dichiarare in modo chiaro e non equivoco di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 17/08/2023, n. 7787) non potendo sottrarsi all'obbligo di provvedere mediante formule ambigue o rinvii privi di valore provvedimentale, dai quali dover desumere l'inesistenza del documento presso gli archivi dell'ente "non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo, ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva" (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 31/03/2015, n. 1697).

COMMENTO:
Qualora l’amministrazione sostenga di non detenere la documentazione richiesta, è tenuta a renderne formale e univoca attestazione, assumendosene la relativa responsabilità, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altra amministrazione o una risposta meramente interlocutoria.
Codice: 15408
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR TOSCANA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR TOSCANA, SEZ. III, SENTENZA DEL 17 FEBBRAIO 2026 N. 372 (SENTENZA.372/2026)
SOCCORSO ISTRUTTORIO - RETTIFICA OFFERTA - ERRORE MATERIALE

Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che, in materia di errore materiale, ha chiarito che "ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un 'errore ostativò intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto (cfr. TAR Lazio sez. III, n. 8420/2021)" (cfr. TAR Lazio, sez. Iter, 05.052025, n. 8648).

COMMENTO:
L'errore materiale è tale qualora l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un "errore ostativo" intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà.
Codice: 15396
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR LAZIO RM
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II, SENTENZA DEL 16 FEBBRAIO 2026 N. 2977 (SENTENZA.2977/2026)
GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - SINDACATO GIURISDIZIONALE

Secondo consolidata giurisprudenza la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2025, n. 6267 e la giurisprudenza ivi richiamata). Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale costante quello secondo cui la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico affidatole dalla legge, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; pertanto, il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia non è sostitutivo, ma può solo ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 25/11/2025, n. 9240 e i precedenti ivi ricordati). "L'accoglimento del gravame incidentale (escludente) non determina l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431)"; "Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1536)" (in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 15/09/2025, n. 7323).

COMMENTO:
Con riferimento alle valutazioni della stazione appaltante sui gravi illeciti professionali il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione.
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