Atto:
TAR LAZIO ROMA, SEZ. I QUATER, SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2025 N. 17374 (SENTENZA.17374/2025)
Il caso che viene sottoposto all'esame attiene alla "notizia" di una risoluzione contrattuale, ex art. 122 d.lgs. n. 36/2023, disposta dalla Stazione appaltante. Afferisce, cioè, a un atto consequenziale e dovuto, laddove, anche alla stregua del previgente Regolamento per la gestione del Casellario informatico dell'Autorità, non residuerebbe molta discrezionalità nella decisione di iscrivere o meno la notizia segnalata dall'appaltante, come elemento "utile", ferma restando l'osservanza dei canoni di completezza e chiarezza dell'annotazione medesima.
Questa giurisprudenza amministrativa ha tracciato, con plurime pronunce, il perimetro entro cui si esprime il potere discrezionale dell'A.n.a.c., nell'annotare le informazioni nel Casellario informatico, chiarendo quanto segue: "Nell'esercizio del potere di annotazione, l'Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell'inadempimento, attività che - com'è evidente - esula dal corretto 10 esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186)" (cfr.: T.a.r. Lazio, Roma, sez. I-quater, n. 6032/2022; Idem, n. 19806 del 09.11.2024).
Ancora, "Quanto alle informazioni da riportare nell'annotazione questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell'esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all'Autorità "un onere di completezza espositiva" e che quest'ultima "nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, è tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione" (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere di ANAC è solo quello di dare "sinteticamente conto… della diversa ricostruzione dei fatti" (Tar Lazio, sez. I-quater, 24 ottobre 2022, n.13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 23 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186)" (cfr.: T.a.r. Lazio Roma Sez. I-quater, n. 19502 del 05.11.2024).
E poi, ancora: "L'A.n.a.c., pertanto, non può e non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante a risolvere il contratto, dovendosi limitare ad una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l'inserimento di notizie manifestamente infondate. A fronte di una segnalazione avente ad oggetto la risoluzione di un contratto, infatti, l'A.n.a.c. non dispone né della competenza né degli strumenti per accertare errori di valutazione della stazione appaltante, a meno che non siano rilevabili palesi violazioni procedimentali da parte del committente pubblico nella fase istruttoria della contestazione degli addebiti, come il mancato rispetto del contraddittorio, ovvero vizi di forma del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili, come gravi lacune motivazionali, che assurgono a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale" (cfr.: T.a.r. Lazio-Roma, Sez. 1-quater, 25 marzo 2024 n. 5834; anche T.a.r. Sardegna Sez. I, 11 marzo 2024 n. 2024).
Infine, "non può ritenersi che lo scrutinio circa l'utilità e la conferenza della notizia rimesso all'Anac investa la valutazione della legittimità del provvedimento oggetto di segnalazione, dovendo, piuttosto valutarsi che la notizia sia in concreto utile alle stazioni appaltanti ai fini di un complessivo giudizio sulla affidabilità dell'operatore economico. Del resto, una diversa tesi, volta a sostenere l'obbligo dell'Anac di rivalutare autonomamente i presupposti della determinazione già assunta dalla stazione appaltante, risulterebbe inutilmente gravosa e inefficiente, atteso che il provvedimento adottato ha prodotto i suoi effetti, e due distinte amministrazioni non possono esercitare identiche funzioni, con duplicazione di sforzi e di risorse. In proposito va sottolineato, quanto all'efficacia dell'annotazione, che nelle future gare la valutazione della ricaduta dei fatti annotati sulla posizione dei partecipanti è rimessa alle stazioni appaltanti procedenti" (cfr.: T.a.r. Lazio-Roma 1-quater, sentenza n. 1992/2024).
COMMENTO:
L'anac è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento essendo una attività che esula dal corretto esercizio del potere di annotazione.