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News sugli appalti pubblici

Maggio 2026

10 di 11
Codice: 15503
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: NAZIONALE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
DECRETO-LEGGE 07 MAGGIO 2026 N. 66 (DL.66/2026)
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA

Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)

COMMENTO:
Disposizioni urgenti per il piano casa.
Codice: 15516
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: PROTEZIONE CIVILE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 04 MAGGIO 2026 N. 1189 (ORDINANZA.1189/2026)
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI METEOROLOGICI - MARZO 2026 - REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, MOLISE E PUGLIA

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. (Ordinanza n. 1189). (26A02340)

COMMENTO:
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni abruzzo, basilicata, molise e puglia.
Codice: 15515
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, SENTENZA DEL 31 MARZO 2026 N. 2635 (SENTENZA.2635/2026)
SUBAPPALTO NECESSARIO - OMESSA DICHIARAZIONE - NON SOCCORRIBILE

La decisione dell'Amministrazione di ammettere -OMISSIS- al soccorso istruttorio risulta pertanto illegittima, non potendosi ritenere affetta da nullità la clausola del bando che precludeva tale possibilità in caso di omessa dichiarazione sulla natura qualificante del subappalto. Parimenti illegittima risulta la successiva decisione di considerare valida l'offerta di -OMISSIS- a seguito dei chiarimenti proposti a seguito del soccorso istruttorio, avendo l'operatore sostanzialmente modificato la propria precedente dichiarazione, non solo in relazione alla natura qualificante del subappalto delle lavorazioni in cat. OS28, ma anche alla percentuale di subappalto delle lavorazioni in cat. OS3 e OS30, passato dal 30% (percentuale dichiarata nel DGUE) ai "limiti consentiti dall'attuale normativa" (pari al 100%), indicati nella risposta alla richiesta di soccorso istruttorio. -OMISSIS- non risultava infatti qualificata per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28 e, ricorrendo per questa categoria di lavorazioni all'istituto del subappalto, non ha esplicitato la natura qualificante dello stesso, provvedendovi solo a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, così introducendo ex post un presupposto sostanziale dell'offerta, idoneo a mutare in maniera determinante la posizione del concorrente ai fini dell'ammissione, modificando, peraltro, anche le percentuali di subappalto (facoltativo) dichiarate nel DGUE in relazione alle lavorazioni in cat. OS3 e OS30.

COMMENTO:
Non è soccorribile l'omessa dichiarazione sulla natura qualificante del subappalto.
Codice: 15451
Settore: LAVORI
Tipo Atto: TAR LAZIO RM
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. V TER, SENTENZA DEL 26 MARZO 2026 N. 5692 (SENTENZA.5692/2026)
SUBAPPALTO NECESSARIO - LIMITI ALLA SUA APPLICAZIONE

Il par. 19 del disciplinare di gara si limita a prevedere la generica applicabilità dell'istituto del subappalto, pacificamente ammesso secondo le modalità e nei limiti previsti ai sensi dell'art. 119 del Codice, senza nulla specificare con riferimento al c.d. "subappalto necessario". Nelle FAQ pubblicate in data 24.07.2025, rispondendo al quesito n. 6 posto sullo specifico tema dell'ammissibilità del c.d. subappalto necessario, la Stazione Appaltante ha precisato, quanto alla possibilità di ricorrere al subappalto necessario, "che detto istituto consente all'operatore economico di partecipare alle gare, anche se privo delle relative qualificazioni in una o più categorie scorporabili, colmando detta carenza ricorrendo ad un subappalto che diviene "qualificante" e che presuppone l'indefettibile individuazione delle categorie scorporabili". Pertanto, "nell'ambito della presente procedura l'impossibilità di definire ex ante i singoli interventi e di prevedere nella fase di avvio le categorie prevalente e scorporabili in cui gli stessi si articoleranno (e per l'effetto, quindi, se la categoria OG11 sarà la categoria prevalente o scorporabile dello specifico appalto che verrà affidato) non consente di ricorrere in fase di qualificazione all'istituto del subappalto necessario […]". Siffatta previsione risulta, peraltro, del tutto coerente con la nozione medesima di subappalto necessario, ovvero di modulo organizzativo che consente a un'impresa qualificata esclusivamente per la categoria prevalente di partecipare alla gara, pur essendo priva dei requisiti richiesti per le categorie scorporabili, mediante un utilizzo anticipato del subappalto a fini qualificatori (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770). In altri termini, l'istituto in esame, di chiara matrice proconcorrenziale, postula la distinzione, in sede di bando di gara, tra lavorazioni prevalenti e scorporabili, atteso che "le esigenze di affidabilità dell'affidatario dei lavori e di massima partecipazione alla gara sono contemperate assicurando che le qualificazioni relative alle lavorazioni prevalenti siano in possesso dall'offerente e verificate dalla stazione appaltante in sede di gara. Sicché, se è ammissibile il subappalto necessario con riferimento alle categorie scorporabili, esso presuppone, proprio al fine di assicurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico, che quest'ultimo sia abilitato per i lavori di categoria prevalente. In tale prospettiva è chiamato subappalto qualificatorio o necessario quello che serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili, non le prestazioni lavorative prevalenti" (cfr. ibidem; in termini, Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9).

COMMENTO:
Il subappalto necessario è inapplicabile quando non è possibile definire ex ante le categorie prevalenti e scorporabili.
Codice: 15506
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR LAZIO RM
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II BIS, SENTENZA DEL 17 MARZO 2026 N. 4975 (SENTENZA.4975/2026)
RIBASSO AI COSTI DELLA MANODOPERA - NO ESCLUSIONE - VERIFICA ALL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Come ben chiarito nella prassi giurisprudenziale, "Il D.Lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 nell'assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l'esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio ribasso complessivo, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. Da ciò si desume la continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella tutela degli interessi dei lavoratori, che nel nuovo codice assume una valenza rafforzata come desumibile dall'art. 11, comma 3, in quanto agli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, vengono richieste delle dichiarazioni di garanzia di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto a quelli indicati, non applicati" (Cons. St., sez. V, n. 6638/2025). Ed ancora, "Il costo del lavoro, essendo contrattato in un mercato solo parzialmente regolamentato, non può essere calcolato in maniera certa sulla basa di parametri algebrici inequivocabili: d'altronde, quella formulata nel bando dalla stazione appaltante è una stima che sconta inevitabili margini di opinabilità e, conseguentemente, non può essere considerata cogente per l'operatore economico. Sul punto, va ribadito come l'indicazione dei costi della manodopera è basata sulle tabelle ministeriali che, come noto, non sono mai state reputate vincolanti in maniera assoluta essendo ben possibile dimostrare un trattamento economico inferiore" (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, n. 20932/2025). Ciò posto, appare evidente come la conseguenza per l'operatore economico che applica il ribasso anche ai costi della manodopera non possa essere l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia, tale interpretazione essendo imposta dal tenore dell'art. 41 comma 14 d. lgs. n. 36/2023 (secondo cui "nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ") ed essendo l'unica che consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera e la libertà di iniziativa economica e d'impresa, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara (in termini analoghi, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. V, n. 786/2025; Cons. St., sez. V, n. 9577/2025, la quale chiarisce come sia da escludere che i costi della manodopera debbano essere esclusi dall'importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore economico per indicare l'importo contrattuale oggetto della sua offerta economica complessiva, l'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 sancendo piuttosto "l'obbligo della stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale", con la conseguenza che un'offerta la quale contenga un ribasso calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera non possa essere, di per sé, inammissibile). Fondati e meritevoli di positivo apprezzamento, invece, sono il secondo motivo del ricorso introduttivo ed i mezzi aggiunti di gravame con i quali, nella sostanza, viene censurata la decisione della stazione appaltante di non assoggettare a verifica dell'anomalia il ribasso contenuto nell'offerta avanzata dall'aggiudicataria. In proposito, come di recente questo Collegio ha avuto modo di chiarire, "l'art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36 del 2003, così come interpretato dalla costante giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 3418/2025, 9255/2024), condivisa dal Collegio, impone alla stazione appaltante, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture, di sottoporre automaticamente - escludendo qualsivoglia valutazione di tipo discrezionale da parte dell'Amministrazione - a verifica di anomalia, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 36 del 2023, l'offerta economica di un concorrente che abbia individuato, a titolo di costo della manodopera, un importo inferiore rispetto a quello indicato nell'importo a base di gara. Del resto, i costi della manodopera, in quanto componenti effettivi dell'importo a base di gara, possono sì essere soggetti a ribasso, purché l'operatore economico dimostri che tale ribasso sia espressione di una più efficiente organizzazione aziendale e ferma l'inderogabilità dei trattamenti salariali minimi" (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II- bis, n. 14863/2025).

COMMENTO:
L'indicazione dei costi della manodopera è basata sulle tabelle ministeriali, le quali non sono mai state reputate vincolanti in maniera assoluta essendo ben possibile dimostrare un trattamento economico inferiore. Ciò posto, appare evidente come la conseguenza per l'operatore economico che applica il ribasso anche ai costi della manodopera non possa essere l'esclusione della gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia.
Codice: 15517
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR SICILIA CT
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR SICILIA CATANIA SEZ. V 09 MARZO 2026 N. 736 (SENTENZA.736/2026)
TERMINI DI IMPUGNAZIONE - DIES A QUO - NECESSARIA CONTESTUALITÀ TRA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Dall'onere di contestualità dell'inoltro della comunicazione di cui all'art. 90 del D. lgs. n. 36/2023 e della pubblicazione in piattaforma di cui all'art. 36 D. lgs. n. 36/2023, può ricavarsi la conclusione secondo cui la mera pubblicazione degli atti, in assenza della contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui all'art. 90, lett. c) del D. lgs. n. 36/2023, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Ciò in quanto non può pretendersi un onere di costante monitoraggio del portale gare da parte dei concorrenti a fronte del mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'onere di tempestiva e formale comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023. Dall'altro canto, la sola comunicazione di cui al citato articolo (che peraltro, nel caso di specie non risulta esser stata effettuata) in assenza della pubblicazione di tutti gli atti menzionati nell'art. 36 è del pari insufficiente a far utilmente decorrere il termine di impugnazione in relazione agli atti non pubblicati, a meno di voler ipotizzare l'onere per le concorrenti di depositare ricorsi "al buio", evenienza che il legislatore ha da ultimo inteso evitare attraverso le modifiche al Codice. Nel caso di specie, a fronte dell'insussistenza di alcun documentato elemento certo e univoco in ordine alla prova della data di pubblicazione dell'aggiudicazione sul portale gare, i superiori principi devono condurre alla conclusione secondo cui la data oggettivamente riscontrabile di avvenuta conoscenza (o quanto meno conoscibilità, ai sensi di quanto chiarito dall'Ad. Pl. del Consiglio di Stato n. 12/2020) dell'intervenuta aggiudicazione alla cooperativa controinteressata sia, nel caso di specie, quella del 16.10.2025, data in cui, in riscontro alla richiesta dalla ricorrente, la S.A., con la nota prot. n. 125U25, ha informato di avere pubblicato sul portale gare "la determina di affidamento sotto riserva di legge alla ditta risultata prima aggiudicataria", in assenza di una formale comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 90 de D. Lgs. 36/2023. Il dies a quo del termine di impugnazione dell'aggiudicazione per i vizi propri o comunque autonomamente percepibili dalla lettura di tale atto, pertanto, deve farsi decorrere da tale data. Va ulteriormente rilevato, tuttavia, che - a prescindere dalla data di pubblicazione sul portale della determina di aggiudicazione e della qualificabilità della nota PEC nota prot. 125U25 del 16.10.2025 quale utile comunicazione ai sensi dell'art. 90 - è pacifico tra le parti che non è mai stata pubblicata nel portale l'offerta dell'aggiudicataria, odierna controinteressata (cfr. attestazione G.A.C. depositata il 12.1.2026), essendo questa stata inoltrata alla ricorrente in data 15.11.2025 (in riscontro all'istanza di accesso del 20.10.2025), in forma quasi integralmente oscurata, e, infine, prodotta in giudizio in chiaro solo in data 12.12.2025. Pertanto, il Collegio ritiene che il dies a quo per l'impugnazione dell'aggiudicazione, in relazione alle censure inerenti la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria, non può che decorrere da tale ultima data, posto che prima di allora non era consentito al ricorrente verificare la coerenza e la ragionevolezza dell'operato della Commissione di gara in relazione a criteri di valutazione. Tali conclusioni, del resto, appaiono coerenti con i principi di effettività della tutela e certezza del diritto, nonché con quelli ricavabili dal diritto comunitario in materia, il quale impone l'individuazione di un dies a quo del termine di impugnazione certo e oggettivamente riscontrabile (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Ad. Pl. n.12/2020).

COMMENTO:
La mera pubblicazione degli atti, in assenza della contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui all'art. 90, lett. C), d.Lgs. 36/2023 non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Dall'altro canto, la sola comunicazione di cui al citato articolo in assenza della pubblicazione di tutti gli atti menzionati nell'art. 36 è del pari insufficiente a far utilmente decorrere il termine di impugnazione in relazione agli atti non pubblicati.
Codice: 15493
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR SICILIA PA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. II, SENTENZA DEL 04 MARZO 2026 N.561 (SENTENZA.561/2026)
DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE

Pur avendo la difesa della ricorrente più volte specificato che l'interesse a cui è ancorato il presente ricorso non attiene alla eventuale aggiudicazione della gara, ma è da correlare alla possibile integrale riedizione della procedura espletata, il Collegio reputa che nella vicenda all'esame non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui la Sezione è giunta in analoga controversia riguardante la medesima procedura di gara (cfr. TAR Palermo, sez. II, 14 ottobre 2025, n. 2234) e ritiene perciò il mezzo di tutela inammissibile. Va osservato che la ricorrente, posizionatasi alla secondo posto in graduatoria (ma con un divario di quasi cinque punti rispetto all'aggiudicataria: 89,2 contro 94,1280) ha denunciato, sostanzialmente, una generica e oggettiva violazione di legge lamentando il mancato rispetto della legalità, senza tuttavia provare di essere stata danneggiata in alcun modo, non avendo fornito elementi per dimostrare né che sarebbe risultata aggiudicataria del lotto, né che avrebbe presentato una diversa offerta per il lotto stesso, né, soprattutto, che l'aggiudicataria avrebbe ottenuto un punteggio inferiore ove l'Amministrazione avesse inserito nella legge di gara il criterio premiale volto a promuovere la parità di genere, di cui all'art. 108, comma 7, del D.lgs. n. 36/20236. È stato affermato da recente e condivisibile giurisprudenza amministrativa che, anche laddove il ricorrente impugni la legge di gara per far valere l'interesse strumentale alla riedizione della procedura, la giurisdizione del Giudice Amministrativo ha comunque connotazione soggettiva e che, dunque, il processo dinanzi al TAR non può tradursi in un'indagine avente ad oggetto qualsivoglia difformità dei documenti di gara dal dato normativo, anche laddove innocua e non tradottasi in una concreta lesione dell'interesse del ricorrente all'aggiudicazione e/o alla partecipazione alla gara. In tal senso: "Nelle procedure ad evidenza pubblica la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, costituita dalla lesione dell'interesse a partecipare alla procedura di gara o dell'interesse all'aggiudicazione del contratto, non può costituire il veicolo mediante il quale si consenta l'introduzione di un interesse (oggettivo) al rispetto della legge" (TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 gennaio 2024 n. 1210); "L'interesse ad agire (in una giurisdizione di diritto soggettivo, qual è la giurisdizione amministrativa: per una recente riaffermazione della natura soggettiva si veda Corte costituzionale n. 271 del 2019), anche quando assume le sembianze dell'interesse strumentale al rinnovo del procedimento, deve essere sorretto dalla (affermata o effettiva) lesione della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (ossia, nel caso di specie, dalla lesione dell'interesse a partecipare alla procedura di gara o dell'interesse all'aggiudicazione del contratto, le due situazioni giuridiche implicate nelle procedure di evidenza pubblica), non potendo costituire il veicolo mediante il quale si consenta l'introduzione nel giudizio di un interesse (oggettivo) al rispetto della legge. E nel caso di specie si è già veduto come non risulti alcuna effettiva lesione alla situazione giuridica di […], nemmeno quale gestore uscente del servizio" (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2022 n. 1234; cfr.: Consiglio di Stato, V, 29 aprile 2019 n. 2732, con ricchezza di richiami giurisprudenziali). In altri termini, se è vero che il ricorrente può trarre un vantaggio dall'annullamento del bando e conseguentemente di tutta la procedura, in quanto la sua eventuale riedizione gli offrirebbe una nuova possibilità di aggiudicazione, tuttavia la mancata allegazione circa le maggiori chanches di aggiudicazione che la legittimità del bando avrebbe comportato rende tale vantaggio del tutto astratto, in quanto meramente ipotetico e, cioè, incerto. Invero, l'impugnazione di un bando di gara, che non abbia impedito al ricorrente la partecipazione esige l'individuazione del pregiudizio derivato al concorrente dall'illegittimità dedotta, atteso che, in mancanza, la mera riedizione della gara, non essendo accompagnata dall'effettivo aumento delle possibilità di aggiudicazione, si traduce in un vantaggio meramente ipotetico dunque, come detto, incerto, per cui l'interesse ad agire difetta del requisito della concretezza (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196). Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella presente fattispecie, l'omessa previsione nella legge di gara del predetto criterio premiale volto a promuovere la parità di genere, di cui all'art. 108, comma 7, del D.lgs. n. 36/20236 non abbia in alcun modo inciso sull'espletamento e sull'esito della procedura selettiva, atteso che le ditte concorrenti hanno potuto formulare un'offerta seria e consapevole (in caso contrario la ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando) e che, in ogni caso, è pacifico (perché incontestato) che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (30 giugno 2025), tutti i partecipanti erano in effetti muniti della certificazione di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come è stato anche documentato dalla resistente Amministrazione con riferimento alle ditte classificatesi prima e seconda (cfr. allegati 001 e 002 del deposito documentale del Ministero della Giustizia del 3 ottobre 2025). In sostanza, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, in mancanza di una concreta incidenza dell'operato dell'Amministrazione sulla par condicio dei concorrenti e sull'esito della procedura, stante che l'eventuale inserimento del criterio premiale nel bando non avrebbe comportato alcuna variazione nella graduatoria finale, ed in mancanza di qualsiasi allegazione circa la ragionevole possibilità di ottenere l'utilità richiesta in esito alla sperata riedizione della gara, a parere del Collegio non può predicarsi l'annullamento dell'aggiudicazione e a maggior ragione dell'intera gara.

COMMENTO:
Non è possibile proporre ricorso per denunciare una generica e oggettiva violazione di legge lamentando il mancato rispetto della legalità, senza tuttavia provare di essere stato danneggiato in alcun modo.
Codice: 15450
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: TAR VENETO VE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. II, SENTENZA DEL 03 MARZO 2026 N. 504 (SENTENZA.504/2026)
INAMMISSIBILE LA RIMODULAZIONE DEI COSTI SULLA SICUREZZA

Il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta - con particolare riferimento alla congruità degli oneri aziendali per la sicurezza - costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore di diritto, non potendo il sindacato tradursi in una sostituzione della valutazione tecnica dell'Amministrazione con una diversa ricostruzione dei dati economici. Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica, essendo volto ad apprezzare l'affidabilità complessiva dell'offerta e la sua effettiva sostenibilità rispetto agli obblighi normativi e contrattuali (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224; Sez. III, 30 luglio 2025, n. 6748; Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2026, n. 1012). L'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 demanda alla stazione appaltante l'individuazione degli elementi specifici ai fini dell'avvio e dello svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, stabilendo che il bando o l'avviso ne indichino i criteri di riferimento. La disciplina vigente valorizza, dunque, la discrezionalità amministrativa e tecnica dell'Amministrazione nell'individuare le offerte che appaiano anormalmente basse e nel valutarne la sostenibilità, in coerenza con i principi di risultato, fiducia e buona fede (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 18 aprile 2025, n. 7759). Nel caso di specie, i parametri desumibili dal Protocollo ITACA non risultano recepiti dalla lex specialis quale criterio vincolante di congruità, ma sono stati richiamati in sede provvedimentale come mero riferimento orientativo, funzionale a corroborare ulteriori profili di anomalia. La giurisprudenza ha chiarito che tali parametri hanno natura meramente indicativa e costituiscono uno strumento tecnico di supporto all'attività istruttoria, non già un automatismo vincolante idoneo a determinare ex se l'esito della valutazione, la quale mantiene carattere globale e sintetico (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1318; Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1480; Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2026, n. 137; Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 1022; T.A.R. Roma Lazio, Sez. II, 30 maggio 2025, n. 10499). Del resto, la stessa formula ITACA si fonda su stime convenzionali degli oneri teorici per la sicurezza, secondo una logica intrinsecamente parametrica e variabile; il Protocollo precisa, inoltre, che le voci ivi elencate hanno carattere meramente indicativo. Ne consegue che gli esiti del relativo calcolo integrano una proiezione astratta, che non può sostituire la necessità di una valutazione concreta della proposta. Anche a voler ritenere che il parametro percentuale dovesse essere applicato all'importo offerto e non a quello posto a base d'asta (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 23 aprile 2024, n. 493), tale eventuale rilievo non assumerebbe carattere dirimente. Il giudizio di anomalia non è stato infatti fondato su un mero scostamento aritmetico rispetto a una soglia convenzionale, ma su un'autonoma e analitica valutazione delle singole voci di costo, con particolare riferimento alla sottostima di componenti essenziali degli oneri aziendali (DPI, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, DVR, fondo rischi). Il superamento di una soglia teorica minima non preclude alla stazione appaltante di verificare in concreto l'idoneità dell'importo dichiarato a coprire integralmente gli obblighi normativi gravanti sull'operatore economico. In conformità alla lex specialis e all'art. 110 del Codice, l'Amministrazione ha dunque proceduto a una valutazione sostanziale della congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta, riservandosi - come espressamente previsto - la facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, apparisse anormalmente bassa. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, va ribadito che l'attuale disciplina configura un modulo procedimentale di natura sostanzialmente monofasica, non imponendo plurime interlocuzioni. L'eventuale richiesta di chiarimenti ulteriori - come precisato anche dall'art. 26 del Capitolato - integra una mera facoltà dell'Amministrazione, esercitabile solo qualora residuino margini utili di approfondimento (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2025, n. 7089). Nel caso di specie, il contraddittorio è stato regolarmente attivato con richiesta puntuale sulle voci ritenute critiche; le giustificazioni rese sono state esaminate e ritenute insufficienti con motivazione coerente, senza introduzione di nuovi profili in sede provvedimentale. Sotto distinto profilo, grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., l'onere di fornire elementi probatori specifici idonei a dimostrare la manifesta erroneità della valutazione tecnica compiuta dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, poiché le doglianze formulate dalla ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dei dati economici, inammissibile a fronte di un iter motivazionale coerente e non manifestamente illogico (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224). Va richiamato il principio secondo cui i costi sulla sicurezza devono sottostare a una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641). Una loro eventuale variazione si porrebbe oltretutto in contrasto con i principi del raggiungimento dello scopo, della fiducia e dell'accesso al mercato, che non operano soltanto a presidio dell'azione amministrativa, ma si applicano anche nei confronti dell'operatore economico (TAR Veneto, Sez. I, 9 febbraio 2024, n. 230; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 24 giugno 2025, n. 2002). Non è consentita alcuna rimodulazione postuma delle singole voci di costo, tanto più con riferimento agli oneri di sicurezza aziendale, che costituiscono elementi costitutivi autonomi e immodificabili dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; 11 dicembre 2020, n. 7943; 24 aprile 2017, n. 1896). Ne discende l'inammissibilità della rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni economiche relative ai costi per la sicurezza - anche a parità di importo complessivo - atteso che l'operatore economico avrebbe potuto e dovuto fornire tali chiarimenti in sede procedimentale, sottoponendoli al previo vaglio della P.A. Opinare diversamente, ovvero consentire alla ditta esclusa di modificare e rielaborare banco iudicis le giustificazioni rese in sede di gara (e ritenute insufficienti dalla stazione appaltante), significherebbe violare la par condicio e attribuire al G.A. il potere di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, in violazione del divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a.

COMMENTO:
E' inammissibile la rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni economiche relative ai costi per la sicurezza, anche a parità di importo complessivo.
Codice: 15518
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR MARCHE AN
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR MARCHE ANCONA SEZ. I 02 MARZO 2026 N. 285 (SENTENZA.285/2026)
CRE RILASCIATO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE - LIMITI AL SINDACATO DELLA STAZIONE APPALTANTE E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Per cercare di mettere un po' di ordine in una materia in cui non è consigliabile introdurre principi troppo elastici, va osservato che un certificato di regolare esecuzione è annullabile solo nei seguenti casi: i) se il contratto è stato risolto per inadempimento dell'appaltatore (perché in questo caso il CRE sarebbe affetto da insanabile contraddittorietà); ii) se, anche in assenza della risoluzione o del recesso del committente pubblico, in sede penale sia stata accertata la responsabilità dell'appaltatore per frode in pubbliche forniture o reati analoghi; iii) se, anche in assenza di risoluzione o di condanne penali, l'oggetto della fornitura manchi di uno o più requisiti di commerciabilità previsti dalla legge (ad esempio la marchiatura CE) o, nel caso di lavori pubblici, se l'opera sia risultata "non collaudabile" per la presenza di un vizio costruttivo essenziale. In queste ipotesi, infatti, è oggettivamente da escludere la regolare esecuzione. In tutti gli altri casi spetta solo all'amministrazione contraente valutare se il contratto è stato eseguito a regola d'arte e tale valutazione non può che fondarsi anzitutto sulle clausole negoziali afferenti alle prestazioni a carico dell'appaltatore, solitamente contenute nel capitolato tecnico posto a base di gara e richiamato nel contratto.

COMMENTO:
La stazione appaltante e il giudice amministrativo non possono sostituirsi all'amministrazione che ha rilasciato un cre per rivalutarne il contenuto, salvo nelle seguenti ipotesi: i) risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; ii) accertamento in sede penale della responsabilità per frode in pubbliche forniture o reati analoghi; iii) mancanza nell'oggetto della fornitura di requisiti di commerciabilità previsti dalla legge o, nel caso di lavori, presenza di un vizio costruttivo essenziale che abbia reso l'opera non collaudabile. In tutti gli altri casi spetta solo all'amministrazione contraente valutare se il contratto è stato eseguito a regola d'arte.
Codice: 15496
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: NAZIONALE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2026 N. 19 (DL.19/2026)
RIPUBBLICAZIONE - ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.", corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 20 aprile 2026). (26A02134)

COMMENTO:
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione.", corredato delle relative note. (testo coordinato pubblicato nella gazzetta ufficiale - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2026).
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