Atto:
TAR PIEMONTE, SEZ. I, SENTENZA DEL 24 FEBBARIO 2026 N. 386 (SENTENZA.386/2026)
Ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 36/23 "Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5" mente l'allegato de quo prevede che "Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente"", con la precisazione, a mente della quale, l'offerente "dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".
Si tratta del c.d. principio di equivalenza che, ai fini della selezione della migliore offerta, consente alla stazione appaltante di comparare prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste.
Esso rappresenta la concreta applicazione dei ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d'iniziativa economica nonché di quello euro-unitario di concorrenza che "vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte" (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 12 novembre 2025, n. 8840).
Inoltre, il principio in esame rappresenta altresì una concretizzazione di quello del risultato (espressamente previsto dall'art. 1 del d.lgs. 36/23) e mira a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo tra operatori economici.
Detto altrimenti, "In sede di gara pubblica l'equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica soddisfatte" (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 1° settembre 2025, n. 7161).
Poiché esso non rappresenta una novità del nuovo codice dei contratti pubblici, già previsto nell'art. 68 della codificazione previgente, è tutt'ora attuale il principio giurisprudenziale consolidato, a mente del quale, "il giudizio di equivalenza formulato dalla Commissione di gara, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione" (ex multis T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 22 gennaio 2025, n. 96).
Inoltre, per giurisprudenza altrettanto pacifica esso "trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis. La Stazione appaltante deve valutare la conformità dell'offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla concorrente sia funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata. In sede di gara pubblica, il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile" (ex multis T.A.R. Bari Puglia sez. III, 2 ottobre 2024, n. 1032).
COMMENTO:
Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara.