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News sugli appalti pubblici

Marzo 2026

10 di 35
Codice: 15398
Settore: FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: MIN AMBIENTE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DECRETO 11 MARZO 2026 (DECRETO./2026)
CAM - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO - FORNITURA DI COMPUTER MONITOR TABLET E SMARTPHONE NUOVI E RICONDIZIONATI

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT). (26A01460)

COMMENTO:
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (cam ict).
Codice: 15391
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: NAZIONALE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
LEGGE 11 MARZO 2026 N. 34 (LEGGE.34/2026)
LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSORZI

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)

COMMENTO:
All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili», le parole: «e del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3», le parole: «e, nel novero di questi,» sono sostituite dalla seguente: «ovvero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'allegato ii.12».
Codice: 15356
Settore: LAVORI FORNITURE
Tipo Atto: NAZIONALE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2026 N. 32 (DL.32/2026)
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. (26G00049)

COMMENTO:
Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla conferenza unificata uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.
Codice: 15394
Settore: SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, SENTENZA DEL 03 MARZO 2026 N. 1641 (SENTENZA.1641/2026)
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - DIFFERENZIAZIONE TRA APPALTI DI LAVORI E FORNITURE E SERVIZI

La scelta di differenziare le percentuali degli incentivi tra le due tipologie di gare pubbliche (ndr: appalti di lavori e appalti di servizi e forniture) e le relative Tabelle, non risulta affatto irragionevole, […] né, tale opzione, conduce al paventato trattamento deteriore del personale preposto ai servizi e forniture, rispetto all'omologo personale dipendente che si occupa, invece, di lavori. E' stato, difatti, dimostrato che -sul piano concreto- gli incentivi spettanti ai dipendenti dell'Azienda sanitaria nel settore dei servizi e forniture, sono risultati-in ragione della maggior frequenza delle gare oggetto dell'incarico delle ricorrenti-, finanche superiori rispetto a quelli dei lavori (Tab B) […]. I range percentuali delle gare di servizi e forniture, fissati in misura inferiore rispetto a quelle dei lavori, sono il risultato di ponderate, oltre che discrezionali, valutazioni dell'Azienda sanitaria, fondate sull'esame dei propri bisogni, organizzazione e risorse, anche di personale, e sull'impatto dei relativi costi sul bilancio aziendale: differenziazione volta essenzialmente ad assicurare la sostenibilità, in conformità alle regole di contabilità pubblica e comunque tese garantire la parità di trattamento dei dipendenti che si occupano di funzioni tecniche nelle distinte tipologie di gare pubbliche. Non è, poi, conferente la dedotta sostanziale equivalenza delle percentuali di accantonamento, previste da altri regolamenti (Reg. Regione Emilia Romagna n. 6/2019) per i dipendenti dei settori dei servizi e forniture, da un lato, e, dei lavori, dall'altro, non potendosi ragionevolmente escludere la peculiarità di ciascun settore (nella specie sanitario), caratterizzato da un elevato importo di acquisti di beni e servizi, e della precipua necessità di evitare disparità di trattamento tra i dipendenti che svolgono funzioni similari.

COMMENTO:
La scelta di differenziare le percentuali dell'accantonamento degli incentivi tra le due tipologie di gare pubbliche (appalti di lavori e appalti di servizi e forniture) non risulta affatto irragionevole, non potendosi ragionevolmente escludere la peculiarità di ciascun settore (nella specie sanitario), caratterizzato da un elevato importo di acquisti di beni e servizi.
Codice: 15395
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, SENTENZA DEL 02 MARZO 2026 N. 1634 (SENTENZA.1634/2026)
RUP E COMMISSIONE GIUDICATRICE

La funzione del RUP, anche sotto la vigenza del precedente codice di contratti (d.lgs. n. 50 del 2016), era quella di curare il corretto svolgimento delle procedure (art. 31), restando invece esclusivamente in capo alla Commissione di gara la valutazione delle offerte se l'affidamento avveniva secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77). Il RUP, nell'ambito delle sue funzioni, può dunque esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione; la commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223; id. sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731).

COMMENTO:
La funzione del rup è quella di curare il corretto svolgimento delle procedure restando invece esclusivamente in capo alla commissione di gara la valutazione delle offerte.
Codice: 15294
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: NAZIONALE
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
LEGGE 27 FEBBRAIO 2026 N. 26 (LEGGE.26/2026)
L. 26/2026 - CONVERSIONE DL. 200/2025

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (26G00044)

COMMENTO:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Codice: 15404
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR LAZIO RM
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II TER, SENTENZA DEL 25 FEBBRAIO 2026 N. 3465 (SENTENZA.3465/2026)
RTI - GIOVANE PROFESSIONISTI

Sul punto, brevemente si ricorda che l'art. 39 dell'allegato II.12, tra i requisiti dei raggruppamenti di professionisti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per quanto qui interessa stabilisce che "I raggruppamenti temporanei (…) devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. (…)". Nella fattispecie, il RTP aggiudicatario ha effettivamente ricompreso nell'organigramma un professionista laureato a febbraio 2024 in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e abilitato nel luglio 2024, con gli specifici compiti di progettazione, come da Relazione tecnica in atti. Con riguardo alla circostanza, oggetto di censura, per cui alla data di presentazione della domanda il giovane Ingegnere non era ancora iscritto all'Albo, va rammentato (oltre al puntuale dato testuale della norma, che fa riferimento alla sola "abilitazione") che il Consiglio di Stato - vigente il precedente Codice dei contratti, sul punto identico - ha dato rilievo, per il calcolo dei cinque anni che quantificano il limite temporale massimo dell'esperienza pregressa per essere definito "giovane" professionista, alla data di abilitazione all'esercizio della professione e non alla data di iscrizione all'Albo (Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2018, n. 278). Ciò, di conseguenza, necessariamente comporta anche l'irrilevanza della intervenuta iscrizione all'Albo del giovane professionista al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

COMMENTO:
Per il calcolo dei cinque anni che quantificano il limite temporale massimo dell'esperienza pregressa per essere definito "giovane" professionista, si va alla data di abilitazione all'esercizio della professione e non alla data di iscrizione all'albo.
Codice: 15397
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2026 N. 1345 (SENTENZA.1345/2026)
FUNZIONALITÀ DEI REQUISITI DI ESPERIENZA IN SERVIZI ANALOGHI

I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono quindi funzionali a filtrare l'ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica. La richiesta di esperienza in servizi analoghi non è invece funzionale, considerata la prospettiva proconcorrenziale delle direttive, alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato. Infatti la funzione proconcorrenziale prevale sulle esigenze di affidabilità: si pensi al fatto che non risulta direttamente rilevante in sede di indizione di gara la posizione del contraente uscente (che sia risultato particolarmente affidabile) e che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, vige il principio di rotazione (art. 49 del d. lgs. n. 36 del 2023). Il requisito esperenziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell'esperienza pregressa. L'esigenza di non creare ostacoli all'apertura del mercato compendia quindi un'interpretazione del requisito esperienziale dell'avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori.

COMMENTO:
I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono funzionali all'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell'esperienza pregressa.
Codice: 15403
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR CAMPANIA NA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. I, SENTENZA DEL 16 FEBBRAIO 2026 N. 1091 (SENTENZA.1091/2026)
IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE - I TERMINI DECORRONO DALLA PIENA CONOSCENZA DEGLI ATTI

La pubblicazione della sola determina di aggiudicazione sulla piattaforma telematica della S.A. non consente di ritenere, ad avviso del Collegio, che l'interessato abbia con ciò stesso acquisito, o sia stato posto in grado di acquisire, una "piena conoscenza degli atti che lo ledono (ciò allo scopo di evitare i c.d. ricorsi 'al buiò)" (Cons. Stato, Sez. V, 18/10/2024, n. 8352), condizione necessaria, questa, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiudicazione e coincidente, di regola, con la messa a disposizione della futura ricorrente dei verbali e degli atti di gara (ex multis T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 24/07/2024, n. 4355).

COMMENTO:
La piena conoscenza degli atti che ledono l'operatore economico è condizione necessaria ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione e coincide, di regola, con la messa a disposizione della futura ricorrente dei verbali e degli atti di gara.
Codice: 15353
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI PROGETTAZIONI
Tipo Atto: TAR SARDEGNA
Leggi: DLGS_36/ 2023
Atto:
TAR SARDEGNA, SEZ. I, SENTENZA DELL'11 FEBBRAIO 2026 N. 315 (SENTENZA.315/2026)
VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTA

Devono ormai considerarsi sedimentati nella giurisprudenza amministrativa di ultimo grado i seguenti canoni ermeneutici (ben sintetizzati da Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2022, n. 9139), in base ai quali: - la valutazione di anomalia dell'offerta consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e che è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (cfr. Ad. plen. n. 36 del 2012); - ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta è rappresentato dall'accertamento della serietà dell'offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente; - la valutazione sulla congruità dell'offerta resa dalla stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (cfr. Ad. plen. n. 36 del 2012), di talché, "ove non emergano evidenti travisamenti o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non potrebbe in alcun caso sovrapporre la propria valutazione a quella del competente organo della stazione appaltante, né potrebbe parimenti procedere ad una autonoma verifica di congruità dell'offerta medesima e delle sue singole voci" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 783; Id., 26 novembre 2018, n. 6689); - il giudice amministrativo non può quindi operare autonomamente una verifica delle singole voci dell'offerta sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862; Id., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7631; Id.,17 gennaio 2014, n. 162); - al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per l'impresa dall'essere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527; Id., 29 maggio 2017, n. 2556; Id., 13 febbraio 2017, n. 607). Peraltro, con specifico riferimento alle giustificazioni del costo del lavoro nelle gare pubbliche, si è altresì specificamente affermato che "la determinazione tabellare del costo del lavoro costituisce, per la stazione appaltante, solo un indice valutativo del giudizio di adeguatezza economica, posto che i valori indicati dalle tabelle ministeriali non hanno carattere cogente ed inderogabile, essendo pertanto consentiti motivati scostamenti dai medesimi: sicché, l'inattendibilità economica dell'offerta non può essere automaticamente desunta dal mancato rispetto di quelle tabelle ministeriali, che non integrano parametri inderogabili di raffronto" (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2024, n. 5639; C.g.a., 13 novembre 2024, n. 903).

COMMENTO:
La valutazione di anomalia dell’offerta consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e che è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci.
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