Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 03 DICEMBRE 2025 N. 9510 (SENTENZA.9510/2025)
L'esatta individuazione dei costi della manodopera in sede di offerta è un adempimento necessario, non assumendo rilievo, in relazione al suddetto specifico profilo, la circostanza valorizzata dalla società OMISSIS s.p.a. secondo cui i costi della manodopera indicati dall'aggiudicataria sarebbero lievemente superiori a quelli indicati in sede di disciplinare di gara per il lotto 6 di riferimento.
Pertanto, la Stazione appaltante, stante il carattere poco circostanziato dell'offerta, essendo evidente che un differente CCNL avrebbe inciso sul contenuto dell'offerta economica, avrebbe dovuto acquisire la dichiarazione di equivalenza ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 e procedere alle necessarie verifiche, anche effettuando valutazioni separate per ciascuno dei contratti collettivi indicati dall'impresa, in modo da poter stabilire se il contratto indicato in sede di offerta avrebbe garantito tutele normative confrontabili con quelle del CCNL indicato nel disciplinare e oggetto della dichiarazione di impegno.
Se l'operatore economico si impegna ad applicare un determinato CCNL in sede di esecuzione, è tenuto a rispettare le medesime condizioni anche in sede di offerta economica, non potendo condizionare tale impegno all'aggiudicazione della procedura di gara, pena l'applicazione di un elemento di variabilità che viola il principio di 'chiarezza dell'offerta di gara, introducendo una inammissibile obbligazione 'alternativà, in violazione del principio della par condicio a cui si deve ispirare ogni procedura di gara.
Invero, in assenza di dichiarazione di equivalenza, l'operatore economico ha in concreto proposto una offerta 'alternativà condizionata all'evento, futuro ed incerto, dell'aggiudicazione della procedura, in questo modo ottenendo un effettivo vantaggio rispetto agli altri partecipanti dalla sua offerta, potendo contare su più soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della Stazione appaltante.
Sotto un distinto profilo, il richiamo al principio di tassatività delle clausole di esclusione da parte delle società resistenti non è conferente, atteso che il Collegio ritiene di doversi conformare al precedente di questa Sezione (Cons. Stato, n. 5347 del 2022), anche se reso sotto la vigenza del precedente Codice, ma il cui principio di diritto può essere applicato al caso di specie, a mente del quale: "nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, previsto dall'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016".
Il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell'offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell'offerta.
É evidente che l'applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità).
COMMENTO:
La mancata integrazione della dichiarazione di equivalenza in caso di diverso ccnl applicato dal concorrente, anche se non richiesta esplicitamente dalla stazione appaltante, comporta la valutazione dell'offerta come condizionata e pertanto inammissibile.